La legge italiana sulla raccolta del tartufo regolamenta anche gli aspetti riguardanti la commercializzazione e la vendita.
Per la vendita di tartufi freschi è necessario rispettare il calendario di raccolta dei tartufi. Per i tartufi conservati o lavorati la vendita è consentita anche fuori periodo. La lavorazione e la vendita del tartufo lavorato ovviamente è consentita solo alle aziende del settore alimentare e non per i cavatori occasionali.

In questa pagina parleremo solo della vendita di tartufi per gli “hobbisti”, cioè tutti coloro che non lo fanno per mestiere. Per altre possibilità di vendita vi consigliamo di contattare il vostro commercialista.

Il tartufaio che va per passione, e non per mestiere, è ritenuto un raccoglitore occasionale, e per tanto gli è concesso, su pagamento di una tassa forfettaria pari a 100 euro, di poter vendere tartufi fino a raggiungere un guadagno annuo pari a 7000 euro. La vendita del cavatore occasionale dovrà essere effettuata solo a possessori di P.IVA, quindi commercianti, ristoratori, ecc.
All’atto della vendita l’acquirente munito di P.IVA emetterà un documento di vendita dove attesterà anche la provenienza del tartufo.

La tassa va pagata entro il 16 febbraio per non vedersi applicare la mora, e comunque al momento della vendita deve essere già pagata. Per pagamenti tardivi e il calcolo della mora è consigliabile contattare il proprio commercialista.

Per il pagamento della tassa bisogna utilizzare il modello F24 Elide, riportiamo qui sotto un’immagine.

F24 Elide

– Nella parte iniziale del modello bisogna inserire i propri dati anagrafici, codice fiscale e di residenza

– Alla voce sezione ERARIO nel campo tipo inserire il codice R,
– Alla voce identificativi dovete inserire 13-T- seguito dal vostro numero di patentino abilitativo alla raccolta dei tartufi (il numero 13 è il codice identificativo della Regione Piemonte, se siete residenti in altra regione dove inserire il codice relativo alla vostra regione)
– Alla voce CODICE inserire il numero 1853
– Alla voce ANNO DI RIFERIMENTO inserite l’anno
– Alla voce IMPORTI A DEBITO VERSATI inserite 100

Se è la prima volta che eseguite il pagamento della tassa per la vendita occasionale vi consigliamo di rivolgervi al Vs commercialista.
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